In seguito al citato rinnovo, l’articolo 45 del CCNL (Trattamento economico) prevede alla lettera E) un nuovo elemento retributivo denominato “Incremento Aggiuntivo della Retribuzione” con le seguenti caratteristiche:
- deve essere corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dall’1.4.2023,
- non è assorbibile
- rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.F.R.
- resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Gli importi dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione sono indicati nella tabella che segue:
Livello
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IAR dal 01.04.2023 Euro
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1S
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58,77
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1
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51,1
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2
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42,16
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3A
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37,05
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3
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33,22
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4
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30,66
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5
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28,11
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6
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25,55
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Nota bene: questo elemento retributivo non deve essere confuso con l’indennità 5 lett. B del Ccnl in esame che la cooperativa è tenuta a corrispondere (dal 1.1.2023) nel caso in cui manchi la contrattazione (sindacale) aziendale relativa al premio per obiettivi