Il d.lgs. 105/22 modificando, tra le altre, il d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità), ha introdotto il congedo obbligatorio di paternità (art. 27 bis) che:
- riconosce al padre lavoratore dipendente la possibilità di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabile ad ore, a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto
- estende, modificando il comma 7 dell’articolo 54, il divieto di licenziamento al lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio di paternità (del citato art. 27-bis T.U. ) del congedo di paternità alternativo (articolo 28 T.U.).
Come noto, le modifiche sono operative dal 13 agosto 2022.
Congedo obbligatorio di paternità e congedo di paternità alternativo
Come anticipato la novità introdotta dall’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 riguarda l’obbligo, per il padre lavoratore, di astenersi dal lavoro per 10 giorni, fruibili in un arco temporale compreso tra i due mesi antecedenti il parto e i 5 mesi successivi (in caso di parto gemellare i giorni diventano 20), in maniera non frazionabile a ore ma utilizzabili anche in via non continuativa, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo del padre è compatibile con il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile, altresì, con il congedo di paternità alternativo ex art. 28, fruibile in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Estensione del divieto di licenziamento
L’altra sostanziale modifica apportata al d.lgs. 151/2001 riguarda l’estensione del divieto di licenziamento entro l’anno del bambino anche al padre lavoratore; la novità è contenuta nel comma 7 dell’art 54, che recita espressamente: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
NASpI e dimissioni del lavoratore padre
Il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
Seguendo il principio dell’estensione della tutela, anche il diritto alla NASpI (e la dispensa dal preavviso) viene estesa al lavoratore padre; tantopiù che, in accordo con il Ministero del Lavoro, il richiamo generico al “congedo di paternità” fa ricomprendere nel bacino della tutela sia il caso in cui vi sia la fruizione del congedo obbligatorio sia nel caso in cui vi sia la fruizione del congedo alternativo.
Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del 2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001); ora invece, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Come sottolineato poco sopra, il diritto del lavoratore alla Naspi non è assoluto, ma è subordinato alla fruizione dei congedi indicati.
Con la circolare l’Istituto ha precisato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che: “In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”.
Il lavoratore quindi non può accedere alla Naspi precedentemente alla fruizione dei congedi e nemmeno durante la loro fruizione.
Successivamente alla circolare 32/23 l’Inps con il messaggio n. 1356 del 12-4-2023 definisce l’obbligo del pagamento del contributo straordinario Naspi in caso di dimissioni del lavoratore padre durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
In primo luogo, si afferma che le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei casi indicati sopra, intervenute dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino a un anno di vita del bambino, comportano l’obbligo di pagamento del contributo previsto dall’articolo 2 commi 31-5 della legge 92/2012, il cosiddetto ticket di licenziamento.
L’obbligo contributivo nasce dal fatto che, in questo caso, le dimissioni del lavoratore padre costituiscono “causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla… NASpI.
L’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.lgs n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.