Disciplina legale del diritto alle ferie
Il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è disciplinato da fonti normative di vario livello nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. In primis, la Costituzione stabilisce, all'art. 36, comma 3, che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", in quanto trattasi di un mezzo necessario per tutelare la sua salute ed integrità psicofisica, consentendogli di recuperare energie e attuare le sue esigenze relazionali, ricreative e familiari.
In base all’art. 10 del Decreto Legislativo 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004), ogni lavoratore ha diritto a un periodo feriale pari ad almeno 4 settimane con precise regole per la fruizione che impongono al datore di lavoro di:
- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.
Ferie maturate nel 2021: scadenza per la fruizione
Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che siano state godute tutte le ferie maturate nell’anno 2021.
Ricordiamo che i vari CCNL contengono norme che consentono di prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purché permanga il rispetto della natura stessa della tutela stabilita in ossequio all’ art. 36 della Costituzione.
In ogni caso, il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (ad es.: in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata).
In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro, da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, che dovrà essere individuato contemperando le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. Il termine di fruizione si sospende per un periodo pari a quello dell’impedimento occorso.
Sanzioni
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro a una sanzione che va da 100 euro a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione. Inoltre se la violazione si riferisce
- a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni, la sanzione amministrativa va da 400 euro a 1.500 euro;
- a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro;
- se interessa oltre il 20% dei lavoratori in forza, può determinare la sospensione del DURC.
Obbligo contributivo
Il datore di lavoro e i lavoratori che, entro il 30 giugno 2023, non hanno completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2021 sono obbligati a versare comunque la relativa contribuzione all’INPS (contributi del mese di luglio) entro il 20 agosto.
Ciò non determina un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, bensì l’insorgere di un obbligo contributivo del versamento all’INPS, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore, della intera contribuzione corrispondente.