Nuovo aumento da parte di Inps e Inail per gli interessi e le sanzioni sugli omessi pagamenti

Nuovo aumento da parte di Inps e Inail per gli interessi e le sanzioni sugli omessi pagamenti

INPS, Circolare n. 31 del 20 marzo 2023.  INAIL, Circolare n. 10 del 20 marzo 2023

A seguito dell’aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento, deliberato dalla BCE con decorrenza 22 marzo, l’INPS e l’INAIL sono intervenuti per comunicare la variazione dell’interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per contributi e premi, nonché della misura delle sanzioni civili.

martedì 11 aprile 2023

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha comunicato che, dal 22 marzo 2023, il tasso ufficiale di riferimento è pari al 3,50% (in precedenza 3,00%). Diventano quindi estremamente elevati i tassi che gli istituti applicano sulle rateazioni e sulle sanzioni in caso di mancato pagamento.

 

INPS

A seguito dell’ulteriore incremento del TUR, l’INPS, con la Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, rende nota la conseguente variazione della misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali.

 

Interesse di dilazione e di differimento

Per effetto dell’aumento del TUR al 3,50%, la nuova misura del tasso è pari al 9,50%, che va applicato nel caso di:

  • regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 22 marzo 2023;
  • autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

 

Sanzioni civili

A seguito dell’innalzamento del TUR, i nuovi tassi applicabili nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva sono esemplificati in tabella in corrispondenza della relativa situazione che si può verificare.

  • Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Tasso risulta pari al 9% annuo
  • Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. La sanzione è pari al 30% del debito, nel limite del 60% dei contributi/ premi non corrisposti
  • Denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. Tasso risulta pari al 9% annuo
  • Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Pertanto, il tasso risulta pari al 9% annuo

 

INAIL

L’INAIL, con la Circolare n. 10 del 20 marzo 2023, comunica che, a seguito dell’incremento del TUR, dal 22 marzo 2023 sono variati i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, nonché per il calcolo delle sanzioni civili.

In particolare, per effetto dell’aumento del TUR al 3,50%, la nuova misura del tasso è pari:

  • al 9,50% per l’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • al 9,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.