L’Inps ricorda che l’obbligo di comunicazione e prova dell’informativa (quindi è necessario l’utilizzo delle raccomandate a-r o delle pec) alle organizzazioni sindacali rileva ai fini della procedibilità della domanda. In caso di avvenuta consultazione, al momento dell’invio della domanda telematica, deve essere allegato anche il relativo verbale sottoscritto dalle parti.
L’Istituto inoltre precisa che:
- per gli eventi oggettivamente non evitabili (Eventi Eone) la comunicazione può essere successiva alla presentazione della domanda, in quanto non è previsto un termine per l’adempimento.
- per gli eventi non qualificati come Eone la comunicazione deve essere preventiva rispetto all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e va considerata la data di effettivo inizio sospensione o riduzione. In mancanza, la data coincide con quella di inizio del periodo di cassa integrazione.
Documento fondamentale per la richiesta di cassa integrazione e FIS è la relazione tecnica, con la quale il datore illustra le ragioni della sospensione o riduzione, la non imputabilità al datore stesso e ai lavoratori e, infine, gli elementi che provano l’evento transitorio che determina la richiesta di integrazione salariale. Essa va allegata alla domanda telematica e rappresenta un’autocertificazione.
Qualora la relazione non contenga elementi informativi sufficienti deve essere richiesta l’integrazione istruttoria che si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.