CCNL Scuole Materne FISM. Firmato il rinnovo

CCNL Scuole Materne FISM. Firmato il rinnovo

Accordo di rinnovo del CCNL del 1° marzo 2023.

 

La FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e - FLC CGIL,  CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS - Conf.S.A.L. hanno  firmato, il 1° marzo 2023, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all'infanzia e alle scuole dell'infanzia non statali (codice Cnel T271).

lunedì 20 marzo 2023

Il rinnovo prevede

  • un aumento complessivo del minimo tabellare di 80 euro mensili  per il livello VI (docenti), da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento,  in due tranches:
  • euro 40,00 già corrisposti dal 1° settembre 2022;
  • euro 40,00 dal 1° settembre 2023.

 

  •  un salario di anzianità a tutto il personale che, al 1° settembre 2023, abbia maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente  pari a 15 euro mensili per 13 mensilità

 

  • una indennità una tantum  al personale assunto alla data del 1° settembre 2023  per la carenza contrattuale  da riconoscere per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023, parametrata all'orario di lavoro  con i seguenti importi 
  •     euro 104,00 per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;
  •     euro 84,50 per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

 

Di seguito riportiamo le tabelle con i nuovi minimi retributivi

Livello

Minimi dal 31 dicembre 2018

 Minimi dal 1° settembre 2022

Minimi dal 1° settembre 2023

1

1.312,06

1.346,94

1.381,82

2

1.363,46

1.399,71

1.435,96

3

1.365,44

1.401,74

1.438,04

4

1.409,12

1.446,58

1.484,05

5

1.485,86

1.525,36

1.564,87

6

1.504,55

1.544,55

1.584,55

7

1.652,99

1.696,94

1.740,88

8

1.690,38

1.735,32

1.780,26

 

Welfare contrattuale 

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, le aziende  devono attivare servizi di welfare del valore di euro 200  da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo a favore di  tutti i lavoratori non in prova,  in forza alla data del 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  •     con contratto a tempo indeterminato;
  •     con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno. (1°gennaio – 31 dicembre)

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e né indennizzata nel periodo 1°settembre - 31 dicembre di ciascun anno.

I corrispondenti importi possono essere destinati, a scelta del lavoratore , al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”.

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