Il rinnovo prevede
- un aumento complessivo del minimo tabellare di 80 euro mensili per il livello VI (docenti), da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento, in due tranches:
- euro 40,00 già corrisposti dal 1° settembre 2022;
- euro 40,00 dal 1° settembre 2023.
- un salario di anzianità a tutto il personale che, al 1° settembre 2023, abbia maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente pari a 15 euro mensili per 13 mensilità
- una indennità una tantum al personale assunto alla data del 1° settembre 2023 per la carenza contrattuale da riconoscere per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023, parametrata all'orario di lavoro con i seguenti importi
- euro 104,00 per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;
- euro 84,50 per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.
Di seguito riportiamo le tabelle con i nuovi minimi retributivi
Livello
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Minimi dal 31 dicembre 2018
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Minimi dal 1° settembre 2022
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Minimi dal 1° settembre 2023
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1
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1.312,06
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1.346,94
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1.381,82
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2
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1.363,46
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1.399,71
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1.435,96
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3
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1.365,44
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1.401,74
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1.438,04
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4
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1.409,12
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1.446,58
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1.484,05
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5
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1.485,86
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1.525,36
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1.564,87
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6
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1.504,55
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1.544,55
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1.584,55
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7
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1.652,99
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1.696,94
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1.740,88
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8
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1.690,38
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1.735,32
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1.780,26
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Welfare contrattuale
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, le aziende devono attivare servizi di welfare del valore di euro 200 da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo a favore di tutti i lavoratori non in prova, in forza alla data del 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno. (1°gennaio – 31 dicembre)
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e né indennizzata nel periodo 1°settembre - 31 dicembre di ciascun anno.
I corrispondenti importi possono essere destinati, a scelta del lavoratore , al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”.