Tale obbligo era decaduto lo scorso 31 luglio 2022. Ora l’obbligo per le aziende, pubbliche e private, che impieghino personale dipendente, di attuare una sorveglianza particolare, straordinaria e speciale per le lavoratrici e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, viene ripristinata dalla legge 14/2023 di conversione del decreto Milleproroghe.
Quindi ritorna la previsione secondo cui i datori di lavoro, con il medico competente, ove presente, oppure avvalendosi delle competenze mediche dell’Inail, ove non presente, sono tenuti ad assicurare un apposito programma di protezione particolare per tali lavoratrici e lavoratori, individuate/i eventualmente anche con il supporto del medico competente.
Le indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria eccezionale delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti “fragili” restano quelle previste dalla circolare n. 44 dell 11.12.2020. La circolare ricorda che per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), D.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono avvalendosi delle proprie competenze medico/specialistiche di medicina del lavoro. Il datore di lavoro, può inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile e accessibile agli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.