Bonus carburanti 2023
Legge 10 marzo 2023, n. 23, di conversione del decreto Legge n. 5/2023, (GU n. 63 del 15 marzo 2023)
Il Dl 5/2023 è stato convertito dalla Legge n. 23 del 10-3-2023. Come anticipato in precedenza è stato rinnovato per il 2023 il buono carburante fiscalmente esente fino all’importo di 200 euro. Come descritto nel n. 04 di questa newsletter è confermata invece l’imponibilità ai fini previdenziali
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lunedì 20 marzo 2023
Di seguito si riepilogano gli aspetti più rilevanti della misura agevolativa.
- Caratteristiche: Buoni finalizzati (esclusivamente) all’acquisto di carburanti (anche ricariche elettriche), aggiuntivi ai beni e servizi di valore inferiore alla soglia del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR. Solo per 2023 (erogazione entro 12-1-2024).
- Trattamento fiscale: esenzione massima pari a 200 euro. No franchigia
- Trattamento previdenziale: controvalore completamente assoggettato a contribuzione ordinaria (retribuzione in natura)
- Applicazione ai lavoratori: volontaria. Può essere corrisposto ad personam o in modo differenziato.
- Beneficiari ammessi: lavoratori dipendenti datori di lavoro privati (esclusi cococo, amministratori, lavoratori autonomi occasionali altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato - es. i tirocinanti).
- Modalità di fruizione: Acquisto diretto da parte del datore di lavoro
- Deducibilità dal reddito d'impresa. Piena. Sono spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Questo significa che su un buono di 200 euro il lavoratore avrà una trattenuta da 19,52 euro a 17,68 euro a seconda dell’aliquota.
L’aggravio per il datore di lavoro di almeno 50 euro per arrivare anche a 65.
Questa misura agevolativa continua quindi a sommarsi a quella relativa alla cessione di servizi o generi in natura (esenti fino a 258,23 euro ai sensi dell’articolo 51 comma 3 del Tuir).