Rifiuto del lavoratore di adempiere
Corte di cassazione. Sentenza 12 gennaio 2023, n. 770
Il rifiuto del lavoratore di adempiere la propria prestazione attenendosi alle modalità indicate dal datore di lavoro può giustificare il licenziamento per giusta causa, salvo il caso in cui il rifiuto medesimo sia improntato a buona fede. L'assunto, peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 gennaio 2023, n. 770) vale anche quando i provvedimenti datoriali non seguiti siano illegittimi.
Infortunio sul lavoro: responsabilità solidale negli appalti
Corte di Cassazione Ordinanza n. 375 del 10 gennaio 2023
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 375 del 10 gennaio 2023, ha chiarito il tema della responsabilità del committente e appaltatore nell’ipotesi di infortunio sul lavoro.
Ciò attiene l’esecuzione di un contratto di appalto in cui, in caso di infortunio di un lavoratore, la responsabilità è in capo all’appaltatore e al committente solidalmente, salvo che l’evento dipenda dai rischi propri dell’attività del lavoratore/ appaltatore. Il committente deve controllare l’adozione delle misure di sicurezza da parte della ditta appaltatrice. Inoltre, se più persone hanno concorso a produrre il danno, ognuno è coobbligato in solido a risarcire interamente il danneggiato, salvo poi il diritto di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa.
Appropriazione di beni di modico valore e licenziamento per giusta causa
Tribunale Milano. Decreto 24 luglio 2022 n. 18906
Il furto o l'appropriazione di beni aziendali, seppure di valore irrilevante, viene ritenuto idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, in quanto, ai fini dell'accertamento per giusta causa, il licenziamento deve considerarsi sotto il particolare disvalore intrinseco della condotta, indipendentemente dalla modesta entità del danno che ne possa derivare
L’esigenza di maggior efficienza gestionale dell’azienda legittima il licenziamento
Corte di Cassazione Ordinanza n. 1960 del 23 gennaio 2023
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1960 del 23 gennaio 2023, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dirigente per giustificato motivo oggettivo, in quanto l’azienda ha soppresso la posizione lavorativa del dipendente per la necessità di modificare l’assetto organizzativo ai fini di un
incremento della reddittività. Tuttavia, in base ad elementi oggettivi, non deve emergere la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione, quale motivo addotto dal datore di lavoro.