Principale novità
Il modello è stato aggiornato:
- nella parte che le nuove detrazioni per familiari a carico in vigore da marzo 2022.
- sulle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.
- per il riconoscimento, nel periodo d’imposta 2022, di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.
- per la gestione del bonus carburante, fiscalmente esente fino all’importo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati indipendentemente dal suo ammontare. Nella casella 474 deve essere indicato l’eventuale valore delle erogazioni in natura e delle somme riconosciute a norma del comma 3 dell’art. 51, indipendentemente dal loro ammontare, con l’avvertenza che se l’importo erogato o il valore supera i 3.000 euro esso concorre interamente a formare il reddito imponibile. Le istruzioni sottolineano che il datore di lavoro che effettua erogazioni in natura o riconosce il buono carburante deve verificare l’esistenza di eventuali erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.
- nella sezione dati previdenziali trovano spazio i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che dovranno essere indicati in questa sezione per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Entro il 16 marzo 2023 il sostituto deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).
Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Sarà possibile fino al 21 marzo 2023 effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini.
Sanzioni
L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con sanzione pari a:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997);
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.