Le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti al quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
In questo articolo vediamo le novità più importanti che riguardano le controversie nell’ambito dei rapporti di lavoro.
La negoziazione assistita
In caso di controversia di lavoro le parti possono accedere ad un procedimento finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia stessa, denominata negoziazione assistita in cui ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro anche per le.
Le parti che intendono ricorrere alla negoziazione assistita devono sottoscrivere una apposita convenzione che deve prevedere: (i) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura di negoziazione, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; (ii) l’oggetto della controversia.
Tramite la convenzione di negoziazione assistita le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
All’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita si applica il 4° comma dell’art. 2113 del Codice civile, equiparando dunque a tutti gli effetti la negoziazione assistita alle conciliazioni svolte nelle “sedi protette”.
Si precisa che la negoziazione assistita non sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovverosia non diviene uno step necessario per intraprendere il giudizio.
Abrogazione del rito Fornero
A seguito dell’abrogazione del rito processuale introdotto dalla legge 92/2012 (Legge Fornero) art. 1 commi da 47 a 69 “Fornero”, a decorrere dal 28 febbraio 2023, le cause relative ai licenziamenti verranno regolate esclusivamente dagli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile (rito ordinario del lavoro).
Resta in vigore , invece, il tentativo obbligatorio di conciliazione, esperito ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (come modificato sempre dall’art. 1 co. 40 della legge Fornero) ove il datore avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 intenda recedere per giustificato motivo oggettivo.
Controversie in materia di licenziamento (441-bis)
In caso di domanda di reintegrazione troverà applicazione l’art. 441-bis c.p.c., il quale prevede che la trattazione e decisione delle relative controversie abbia carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Inoltre, il giudice potrà ridurre i termini del procedimento sino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
Licenziamento del socio della cooperativa (441 ter)
Nel codice di procedura civile è stato introdotto il nuovo art. 441-ter. Per effetto della nuova disposizione, le controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione del licenziamento da parte dei soci lavoratori di una cooperativa sono assoggettate al rito del lavoro e il giudice del lavoro competente decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo che siano state eventualmente proposte dalle parti.
Lo stesso giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento.
In questo modo, in presenza delle fattispecie sopra richiamate, si opera una sorta di concentrazione di competenza del giudice del lavoro sulle diverse vicende che interessano la cessazione del rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa, anche quando, in sostanza, questa cessazione derivi da profili riguardanti il rapporto associativo che portino all’esclusione o al recesso del socio. Nella sostanza, il rito del lavoro attrae a sé anche questioni di natura associativa e quindi endo-societarie.
Evidenziamo che fino ad oggi la questione del giudice competente sia stata risolta diversamente in ambito giurisprudenziale con sentenze dagli orientamenti opposti negli anni passati, anche in considerazione del fatto che l’art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, peraltro non esplicitamente abrogato, al secondo periodo, dispone diversamente che le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica (di lavoro) sono di competenza del tribunale ordinario.
Va infine sottolineato che la norma assume un connotato esclusivamente processuale, seppur non di poco conto, non andando ad incidere su altri profili di natura sostanziale contenuti nella disciplina del socio lavoratore di cui alla Legge n. 142/2001, come ad esempio il regime di tutele applicabili al socio in presenza di una delibera di esclusione assunta contestualmente o meno ad un provvedimento di licenziamento.
Licenziamento discriminatorio (441 quater)
Nel caso di domande riguardanti il licenziamento discriminatorio, le relative azioni di nullità, ove non siano proposte con il rito del lavoro, possono essere introdotte, se ne ricorrono i presupposti, con i relativi riti speciali.
La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nella forma prescelta, preclude però la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.