Bonus carburante 2023. Imponibilità ai fini previdenziali

Bonus carburante 2023. Imponibilità ai fini previdenziali

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5

 

In sede di conversione in legge del decreto Carburanti (Dl 5/2023) con un emendamento è stata prevista l’imposizione ai fini previdenziali del bonus carburante 2023 che resta, invece, esente ai fini fiscali fino al controvalore di 200 euro annui.

mercoledì 8 marzo 2023

Al testo dell’articolo 1 del decreto legge convertito è stata aggiunta una frase finale che stabilisce che «l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi».

Dal punto di vista previdenziale, quindi, il datore di lavoro è obbligato a versare sul valore corrispondente al buono la contribuzione piena. Questo determinerà un aumento dell’onere di qualche punto inferiore al 30% per le aziende e di poco più del 9% per i lavoratori.

Resta invece confermato che il bonus in questione opera come un’esenzione aggiuntiva rispetto al regime generale di vigente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (cosìddetti fringe benefits). In questo senso si possono anche considerare validi e operanti tutti gli altri aspetti, già richiamati nella circolare dell’agenzia delle Entrate 27/2022.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti più rilevanti della misura agevolativa.

 

  • Caratteristiche: Buoni finalizzati (esclusivamente) all’acquisto di carburanti (anche ricariche elettriche), aggiuntivi ai beni e servizi di valore inferiore alla soglia del  comma 3 dell’articolo 51 del TUIR. Solo per 2023 (erogazione entro 12-1-2024).
  • Trattamento fiscale: esenzione massima pari a 200 euro. No franchigia
  • Trattamento previdenziale: controvalore completamente assoggettato a contribuzione ordinaria (retribuzione in natura)
  • Applicazione ai lavoratori: volontaria. Può essere corrisposto ad personam o in modo differenziato.
  • Beneficiari ammessi: lavoratori dipendenti datori di lavoro privati (esclusi cococo, amministratori, lavoratori autonomi occasionali altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato - es. i tirocinanti).
  • Modalità di fruizione: Acquisto diretto da parte del datore di lavoro
  • Deducibilità dal reddito d'impresa. Piena. Sono spese per prestazioni di lavoro dipendente.

 

La conseguenza della mancata esenzione dal punto di vista contributivo è che all’azienda erogare il bonus costerà quasi il 30% in più. Infatti se il datore decide di erogare:

- un bonus da 200 euro, all’azienda costerà quasi 260 euro e il dipendente avrà una trattenuta (Inps a suo carico) di circa 18 euro in busta paga

- un bonus di 150 euro, all’azienda costerà quasi 200 euro  e il lavoratore avrà una trattenuta in busta paga di 14 euro circa.