L’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2022 doveva essere una misura solo temporanea pensata per correggere gli effetti, penalizzanti per i lavoratori dipendenti con redditi medio bassi, della riforma degli scaglioni e delle aliquote Irpef. L’abbattimento era stato inizialmente di 0,8% punti percentuali poi aumentati a 2 dall’1-7-2022. Per il 2023 sarà l’esonero sarà di 3 punti percentuali per redditi fino a 1.923 euro mensili (25.000 euro su base annua) mente rimane di 2 punti per redditi fino 2.692 euro mensili (35.000 euro su base annua).
Le istruzioni della circolare n. 7 del 24-1-2023 ricalcano quelle in vigore nel 2022 fornite, in particolare, dalla circolare Inps n. 43/2022. Di seguito riportiamo gli aspetti più importanti.
Verifica (solo) mensile della spettanza
È confermato che il limite deve essere valutato mese per mese. Si può quindi verificare la situazione di un dipendente che, per effetto di eventi particolari nel corso del mese, in alcuni periodi non gode dello sgravio e in altri ne gode in misura diversa (2 o 3%).
Applicazione alla tredicesima
Per quanto riguarda la tredicesima, la norma (comma 281) prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Sono presi in considerazione alcuni casi.
- Erogazione nel mese di competenza di dicembre 2023. Il datore di lavoro opererà distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
- Erogazione nei singoli mesi. La riduzione opererà distintamente sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12). Rientrano in questa casistica gli operai agricoli a tempo determinato per i quali una serie di istituti sono corrisposti nella paga oraria. Le quote di terzo elemento riferibili agli altri istituti (14ma, ferie e festività) dovranno invece essere imputate ai fini del calcolo del limite della mensilità corrente. La stessa procedura deve essere utilizzata anche per gli operai edili per i quali l’erogazione della mensilità aggiuntiva viene corrisposta direttamente dalla Cassa Edile.
- La verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima. È quindi possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima. In merito la circolare propone il seguente esempio. Laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2023, la riduzione potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224/160 euro per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Presenza di più rapporti di lavoro nel mese
Nel caso del lavoratore che, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro (più rapporti part time oppure cessazione e riassunzione da altro datore di lavoro), il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Ulteriori elementi retributivi
Se è prevista la quattordicesima mensilità, nel mese lo sgravio è fruibile soltanto se la retribuzione imponibile non eccede il massimale mensile. Non è esplicitato, ma lo stesso deve essere applicato anche in presenza di altri elementi non ricorrenti
Apprendisti
Lo sgravio opera, come per gli altri lavoratori, anche per gli apprendisti che già godono di una riduzione contributiva (aliquota 5,84%).