La retribuzione su cui calcolare i contributi mensili dei dipendenti
L’art. 1 della Legge 389/1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”
Tuttavia la retribuzione imponibile così determinata non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera (minimale INPS) fissato all’inizio di ogni anno dall’INPS (sulla base di quanto disposto dalla legge 388/89) e, nel caso questo si verificasse, i contributi devono essere calcolati applicando le aliquote su tale minimale.
Minimali INPS 2023
Con la circolare in esame il minimale come appena descritto è stato fissato in Euro 53,95 giornalieri, pari a 1.403,00 mensili.
Per i dipendenti a part-time il minimale orario si calcola moltiplicando il minimale giornaliero di 53,95 per il numero delle giornate di lavoro settimanale e dividendo l'importo ottenuto per l'orario settimanale previsto dal CCNL. I minimali orari più frequenti sono i seguenti:
40 ore di orario settimanale
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8,09
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39 ore di orario settimanale
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8,30
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38 ore di orario settimanale
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8,52
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36 ore di orario settimanale settimana 6 gg
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8,99
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36 ore di orario settimanale settimana 5 gg
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7,49
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Nota bene.
Per alcuni ccnl aumenta la fascia di livelli per i quali la retribuzione contrattuale è inferiore al minimale. Riportiamo di seguito uno stralcio delle tabelle retributive per i ccnl Cooperative sociali e Pulizia-multiservizi con i livelli “sotto soglia”, ricordando che, naturalmente, a questi importi devono essere aggiunte le retribuzioni individuali (ad esempio scatti di anzianità) e collettive.
Ccnl cooperative sociali
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minimi
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A1
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1.254,62
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A2
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1.266,21
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B1
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1.325,20
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Ccnl pulizie-multiservizi
Livello
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paga base
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contingenza
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EDR
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totale mensile
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4°
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844,57
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517,50
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10,33
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1.372,40
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3°
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778,59
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515,42
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10,33
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1.304,34
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2°
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719,21
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513,96
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10,33
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1.243,50
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1°
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659,83
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512,71
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10,33
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1.182,87
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La retribuzione minima per l'accredito di un anno di contribuzione ai fini pensionistici
Il minimale contributivo deve essere tenuto distinto dalla retribuzione minima per l'accredito di un anno intero di contributi presso l'Inps. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 638/1983 il limite di retribuzione per l’accredito di un anno intero di contributi obbligatori e figurativi per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (per il 2023 € 567,94). Quindi nel 2023 è di almeno 227,18 euro a settimana e nell'anno di 11.813,00 euro.
Ciò significa che per un lavoratore dipendente devono essere versati all'Inps contributi (aliquota del 33% suddivisa tra azienda e diretto interessato) per almeno 75 euro alla settimana e 3.899 euro nel corso dell'anno per coprire un anno intero ai fini della pensione.
In caso di lavoro a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero per 6 giorni a settimana (53,95 €) garantisce sempre il raggiungimento del minimo settimanale per l'accredito di una settimana di contributi. Quindi non si pongono particolari problemi. Se il rapporto, invece, è part-time la retribuzione annua percepita può comunque non consentire l'accredito di un anno intero di contribuzione ai fini pensionistici. La riduzione, in questo caso, viene calcolata in misura proporzionale al versato.
Si immagini, ad esempio, un lavoratore in regime di part-time al 50% per tutto l'anno con una retribuzione lorda annua di 10.400 euro (800 euro al mese per 13 mensilità). Poiché la legge vuole che i contributi siano versati almeno su 227,18 euro settimanali gli uffici Inps dividono il salario realmente guadagnato e sul quale sono stati pagati i contributi per la cifra settimanale fissa (l'arrotondamento è sempre per eccesso). Il risultato di questa divisione è che il salario dell'interessato copre solo 46 volte il reddito minimo settimanale di 227,18 euro. E perciò gli uffici accrediteranno solo 46 settimane ai fini del diritto alla pensione. Con il risultato che la persona pur avendo avuto un contratto di una durata pari a 12 mesi ne perde 1,5 ai fini del diritto alla pensione. Per integrare la restante parte il lavoratore dovrà, se lo reputa opportuno, versare i contributi volontari o procedere al riscatto.