INPS. Indennità Naspi e ticket di licenziamento per il 2023

INPS. Indennità Naspi e ticket di licenziamento per il 2023

Come di consueto ad inizio di ogni anno, l’INPS aggiorna in base all’inflazione  i valori delle indennità relative alla disoccupazione e agli ammortizzatori sociali. Insieme al valore dell’assegno di disoccupazione è possibile determinare anche quello del cosiddetto ticket di licenziamento.

martedì 14 febbraio 2023

L’indennità di disoccupazione naspi

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.352,19 euro per il 2023.

L’indennità di Naspi non può in ogni caso superare, per il 2023, l’importo di (cosiddetto massimale naspi) 1.470,99 euro.

Analogo importo è fissato anche per indennità di disoccupazione dis-coll prevista per i collaboratori coordinati e continuativi.

 

Ticket di licenziamento per l’accesso alla Naspi

Il ticket di licenziamento (o contributo NASpI)  è quel contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI.

Costituisce una eccezione alla regola generale la cessazione lavoratori a tempo determinato l’accesso alla NASpI è comunque consentito senza il pagamento del ticket, in quanto finanziato dal contributo ordinario e addizionale ASpI/NASpI.

Il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale nasPi, per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni;

  • il contributo per l’anno 2023  è pari ad € 603,10/anno, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo è di €1809,30 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi);
  • il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e tempo parziale;
  • i periodi superiori a 15 giorni sono considerati un mese intero; la quota mensile è pari ad €50,26, ovvero € 603,10/12.

L’importo, come sopra calcolato a titolo di contributo aziendale di recesso, viene versato all’INPS dal datore di lavoro con modello F24 e viene dichiarato in UNIEMENS.

 

Schema riassuntivo Ticket licenziamento anno 2022 e 2023.

Descrizione importo

Anno 2022

Anno 2023

Ticket licenziamento mensile

€      50,26

€     46,49

Ticket licenziamento (12 mesi)

€    557,92

€   603,10

Ticket licenziamento (24 mesi)

€ 1.115,84

€ 1.206,20

Ticket licenziamento (36 mesi e oltre)

€  1.673,76

€ 1.809,30

 

Schema riassuntivo di risoluzione del rapporto di lavoro ed eventuale pagamento del ticket 

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato

ticket dovuto

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

SI

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

SI

Licenziamento per giusta causa

SI

Licenziamento durante o al termine del periodo di prova

SI

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

SI

Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)

SI

Licenziamento personale domestico

NO

Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo

SI

Dimissioni volontarie

NO

Dimissioni per giusta causa

SI

Dimissioni nel periodo tutelato per maternità

SI

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)

NO

Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)

NO

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione Obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti

SI

Risoluzione in caso di trasferimento oltre km50 (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore

SI

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl

NO

Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere 

NO

Decesso del lavoratore

NO

 

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo determinato

Cessazione del rapporto al termine del contratto a tempo determinato

NO

Dimissioni del lavoratore durante il contratto a termine

NO