E’ stato pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303 il DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe”, in vigore dal 30 dicembre 2022, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
L’articolo 3 comma 8 estende, anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Pertanto i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS) hanno la facoltà di non effettuare in bilancio fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale facoltà, già prevista per gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022, è stata ora estesa anche all’esercizio in corso al 31.12.2023.
Chi non effettua in tutto o in parte l’ammortamento annuale deve destinare a una riserva indisponibile utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio non capienti:
- la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
- in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
In nota integrativa devono essere esplicitate le ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
Per i soggetti che si avvalgono della suddetta facoltà, a prescindere dall'imputazione al conto economico, è ammessa la deduzione della quota di ammortamento non effettuata in bilancio sia ai fini dell’Ires che Irap, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalle relative discipline.