Con il Decreto Milleproroghe, articolo 3 comma 9 del DL n. 198/2022, si modifica l’articolo 6 comma 1 DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ed è stata ora estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la c.d. sterilizzazione degli obblighi civilistici derivanti dalle perdite.
In particolare:
- non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile (in sostanza, in relazione alla perdita maggiore di 1/3 del capitale dell’esercizio 2021 rinviata a nuovo, non sussiste l’obbligo per l’assemblea che approva il bilancio 2022 di ridurre il capitale in proporzione alla perdita. Di conseguenza, non sussiste neanche l’obbligo per gli amministratori e i sindaci di pretendere che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio);
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile), è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.