Una recente disposizione contenuta nella legge di Bilancio per l'anno 2021 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l'imposta di bollo è dovuta in solido con il cedente del bene o il prestatore del servizio anche quando il documento viene emesso da un soggetto terzo.
Sono anche intervenute altre modifiche normative sull'applicazione dell'imposta di bollo nelle fatture elettroniche per effetto del D.M. 4.12.2020, che ha cambiato le tempistiche per il versamento. Infatti, il pagamento deve essere eseguito non più entro il giorno 20 del mese successivo, ma entro il 2° mese successivo a ciascun trimestre. C'è un'eccezione per il 2° trimestre in quanto il termine cadrebbe alla fine di agosto e slitterà quindi al 30.09.
Se nel 1° e 2° trimestre l'importo risulta inferiore a 250 euro, il versamento viene prorogato al trimestre successivo. Quindi il versamento del 1° trimestre slitta alla fine del mese di settembre e qualora anche nel 2° trimestre non si raggiungesse tale importo, il pagamento slitterebbe alla fine di novembre.