Nell'ambito della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), i commi da 174 a 178, prevedono, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d'imposta precedenti, diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173 della stessa Legge (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali).
Le violazioni devono essere riferite a "dichiarazioni validamente presentate" e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.
Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.
Il "ravvedimento speciale":
- è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- è escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all'estero.
È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.