In particolare la nuova definizione riguarda le controversie:
· pendenti all'1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
· il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, ossia all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il versamento del 90% del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all'1.1.2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:
· del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
· del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:
· per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
· in misura ridotta (40% - 15%) per la parte di atto annullata.
Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni sono definibili applicando le seguenti percentuali al valore della controversia.
Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare entro il 30.6.2023 un'apposita domanda di definizione.
La definizione si perfeziona per effetto:
· della presentazione dell'apposita domanda;
· del pagamento degli importi dovuti o della prima rata;
entro il 30.6.2023.
È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000. Il pagamento delle rate successive alla prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.