Cooperative sociali
Le cooperative sociali subordinano lo svolgimento delle attività specificate nella disciplina della L. 381/1991 al perseguimento degli scopi mutualistici d’interesse generale e d’utilità sociale, che ricavano nella Costituzione (art. 45) il diritto al riconoscimento del proprio orientamento naturale.
Ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, di “Disciplina delle cooperative sociali”, integrata dalle norme di “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”[1],“nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”, le società in parola hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività ben distinte.
A - servizi socio-sanitari ed educativi;
B – attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354).
Ulteriormente, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. 112/2017, accorda alla cooperazione sociale di tipo A la possibilità di estenderne alquanto gli ambiti d’intervento naturale, prescritti dalla citata L. 381/1991.
In pratica, “ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi, per cui l'atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare”, a meno che possa essere collocata nella categoria c.d. “mista” e svolgere, in contemporanea, attività d’impresa di interesse generale, caratteristiche della categoria c.d. di tipo A e della categoria c.d. di tipo B, nella presunzione che vi sia collegamento funzionale tra gli ambiti specifici di attività di cui alla categoria c.d. di tipo A e alla categoria c.d. di tipo B (Ministero del lavoro, circolare, n. 153/1996).
Cooperative sociali – Onlus di diritto
L’art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460[2], di “Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, qualifica fiscalmente, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), le società cooperative nei cui statuti sia stato previsto lo scopo di svolgere una o più attività - istituzionali e accessorie - fra quelle, ricomprese nella norma, di solidarietà sociale, volte al sostegno di persone svantaggiate, a causa della condizione fisica, psichica, economica, sociale o familiare.
In pratica, le cooperative sociali di tipo A, ONLUS di diritto, effettuano, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), L. 381/1991, e dell’art. 17, comma 1, D.lgs. 112/2017, le attività a oggetto esclusivo, fiscalmente agevolate ai sensi dell’art. 10. Effettuano, pertanto, attività istituzionali, nonché attività “direttamente connesse a quelle istituzionali”,”accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”. In tal caso, ”l'esercizio delle attività connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione”.
Non raramente, lo svolgimento di ”attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”, può trovare la propria giustificazione nell’esigenza, comune alla generalità delle imprese, di ricavarne benefici di scala, a condizione che gli utili maturati in corrispondenza siano reimpiegati, principalmente in funzione dello scopo mutualistico. Immaginando che, dalla estensione dell’offerta tradizionale, l’impresa non consegua, invece, ricavi irrisori, in proporzione, finanche perdite[3].
Viceversa, le cooperative sociali di tipo B, analogamente ONLUS “di diritto”, svolgono, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), L. 381/1991, ogni altra attività a oggetto non esclusivo, ugualmente agevolata ai sensi dell’art. 10, a condizione di impiegare lavoratori svantaggiati in numero sufficiente, come previsto dalla “Disciplina delle cooperative sociali”.
Fiscalità delle Cooperative sociali – Onlus di diritto
Come risaputo, dal 1° gennaio 2004 (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”), le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali in attuazione dei principi Costituzionali (art. 45), riguardano esclusivamente le cooperative a mutualità prevalente[4].
In particolare, stante la spiccata vocazione morale che contraddistingue l’opera delle cooperative sociali, ONLUS “di diritto”, il Legislatore attribuisce a queste la qualifica mutualistica di prevalenza, “di diritto”[5], garantendone pertanto il riconoscimento fiscale, indipendente dai requisiti altrimenti previsti dagli artt. 2512 e 2513, cod. civ.[6], e a condizione che queste
- Perseguano “l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, ai sensi della L. 381/1991, integrato dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 112/17;
- Prevedano “espressamente e inderogabilmente”, negli statuti, le condizioni mutualistiche indicate dall’art. 2514, cod. civ., che devono “in fatto” essere “osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi” (art. 14, D.P.R. 601/73).
Non guasta precisare che la normativa precedente la riforma, societaria (D.Lgs. 6/2003) e fiscale (L. 311/2004), richiedeva parimenti alle cooperative sociali, ONLUS “di diritto”, di prevedere e di rispettare i requisiti mutualistici indicati dall’allora art. 26, decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577. L’attività di pubblica rilevanza, che svolgevano ai sensi della L. 381/1991 e del D.Lgs. 460/1997, ne circoscriveva l’ambito del perimetro agevolato.
Ebbene, la disciplina fiscale delle ONLUS è tuttora vigente; applicata, fintanto, in via transitoria[7] alle cooperative sociali con scopo mutualistico definito dagli artt. 2511 e segg., cod. civ., fino all’autorizzazione della UE ai nuovi regimi fiscali degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle imprese sociali.
Disciplina degli ETS
Le cooperative sociali, disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381[8], oltre ad avere acquisito la qualifica di imprese sociali ope legis[9] ed a conservare - fino all’autorizzazione della UE alle nuove misure fiscali e di “sostegno economico” degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle imprese sociali, previsti dall’art. 18, D.Lgs. 112/2017 – la qualifica di ONLUS di diritto, sono Enti del Terzo Settore (ETS)[10]. In quanto tali, l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali al Registro imprese le rubrica d’ufficio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
[1] D.lgs. 112/2017, art. 1, comma 4.
[2] Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4". Recentemente il Ministero del Lavoro - come da comunicazione del 21 settembre 2022 - ha reso noto l’avvio della procedura ufficiale di autorizzazione della UE ai regimi fiscali degli enti del terzo settore e delle imprese sociali. Pertanto, si resta, per ora, in attesa della conclusione della procedura e della definitiva autorizzazione da parte delle autorità europee.
[3] Ministero dello Sviluppo Economico, Risoluzione n. 6580, 15.01.2013.
[4] Art. 223- duodecies, penultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile.
[5] Art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile.
[6] Ciononostante, anche le coperative sociali, ugualmente alle altre cooperative, devono scambiare mutualisticamente con i soci (v. L. 366/01, art. 5).
[7] Art. 102, co. 2, lett. a), D.lgs. 117/2017.
[8] Art. 40, co. 2, D.lgs. 117/2017.
[9] Art. 1, comma 4, D.lgs. 112/2017.
[10] Art. 4, D.lgs. 117/2017.