La norma prevede che per l’intero anno 2023 (mentre il testo approvato dal CdM prevedeva solo il periodo gennaio-marzo 2023), il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Il testo della norma riproduce la stessa formula utilizzata nell’articolo 2 del Dl 21/2022 che per l’anno scorso ha introdotto il bonus carburante esente fino a 200 euro. In questo senso si ritiene che debbano considerarsi applicabili, mutatis mutandis, tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27/2022. Quindi i buoni 2023
- dovranno essere erogati entro il 12 gennaio 2024 ma potranno essere spesi anche dopo tale data;
- riguardano i soli lavoratori dipendenti (esclusi i titolari di redditi assimilati come i co.co.co) di datori di lavoro del settore privato;
- saranno utilizzabili per i rifornimenti di carburante o anche per le ricariche elettriche;
- sono interamente deducibili dal reddito d’impresa;
- possono essere distribuiti ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali
- possono essere erogati in sostituzione dei premi di risultato agevolati, nel caso in cui i relativi contratti aziendali o territoriali lo prevedano e in conformità alla relativa disciplina
In analogia con quanto avvenuto nel 2022, infatti, la soglia di 200 euro dei buoni è indipendente e aggiuntiva rispetto a quella di 258,23 euro e di conseguenza si può contare su un totale di 458,23 euro di valori non imponibili in capo al dipendente.
Per i datori di lavoro che volessero effettuare una erogazione superiore è possibile utilizzare quella generale: le erogazioni però devono essere effettuate separatamente indicando in busta paga ad esempio: “buono carburante Dl 5/2023” e “buono carburante articolo 3 Tuir”.
Quindi ad esempio:
- erogazione di un buono carburante del valore di 200,00 (voce paga: “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”),
- erogazione di un altro buono carburante di 250,00 (voce paga: “buono carburante ai sensi dell’art. 3 TUIR”).
Non è invece corretto indicare : “erogazione di buono carburante” per un valore di 450,00 euro.